Care WOMOMS oggi inauguriamo la nuova Rubrica di questo interessante ed irrinunciabile Blog dedicata al Diritto di Famiglia che abbiamo intitolato LAW.

Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato che disciplina i rapporti familiari quali la parentela e l’affinità, il matrimonio, la filiazione legittima e naturale, il regime patrimoniale della famiglia, l’adozione, la potestà dei genitori, il divorzio, la separazione e l’obbligazione degli alimenti. La sua disciplina è contenuta nel Codice Civile, nel libro primo intitolato “Delle persone e della famiglia” dal Titolo V al Titolo XIV.

 

DIRITTO DI FAMIGLIA

DIRITTO DI FAMIGLIA

 

La sua normativa ha subìto nel corso degli anni numerose modifiche:

  • nel 1970 con la L. 1° dicembre 1970 n. 898 veniva introdotto il divorzio;
  • nel 1975 con la L. 19 maggio 1975 n. 151 veniva cambiata la struttura interna della famiglia con la parificazione dei coniugi nel governo della famiglia e nella potestà sui figli;
  • nel 1978 con la L. 1° agosto 1978 n. 436 e successivamente nel 1987 con la L. 6 marzo 1987 n. 74 venivano emanate due nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
  • nel 2001 con la L. 28 marzo 2001 n. 149 veniva riconosciuto il diritto del minore ad una famiglia;
  • nel 2001 con la L. 4 aprile 2001 n. 154 veniva emanata una legge contro la violenza all’interno della famiglia;
  • nel 2004 con la L. 19 febbraio 2004 n. 40 veniva regolamentata la procreazione medicalmente assistita;
  • nel 2006 con la L. 8 febbraio 2006 n. 54 veniva disciplinato l’affidamento condiviso dei figli di coppie separate;

 

CODICE CIVILE

CODICE CIVILE

 

La Costituzione della Repubblica Italiana, nel Titolo Secondo intitolato “Rapporti etico-sociali”, dispone:

  • all’art. 29 che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. (Principio di autonomia della famiglia e di uguaglianza fra i coniugi).
  • all’art. 30 che “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. (Principio di tutela dei figli nati dal o fuori dal matrimonio).
  • all’art. 31 che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.” (Obbligo a carico di entrambi i genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli ed il principio del sostegno pubblico alla mansione educativa della famiglia).

 

Nel prossimo post parlerò di Famiglia “legittima” e famiglia “di fatto”….un caro abbraccio a tutte

 

Dott.ssa Roberta Bomè

( Photo by ROBERTA BOME’ – © 2014 Tutti i diritti riservati )

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