“E se vi dicessi che potreste chiedere l’astensione dal lavoro per tutto il periodo della vostra gravidanza e fino al compimento del settimo mese di vostro figlio, ci credereste?

Molti conoscono il decreto legislativo 151/2001 come “testo unico che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita’ e paternita’ di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche’ il sostegno economico alla maternita’ e alla paternita’” ma quanti di voi hanno letto il decreto per intero?

Certo.

Sappiamo cosa ci spetta se ci assentiamo per un figlio che ha la febbre, per un altro che nasce o se adottiamo un bambino, ma quanti di voi conoscono la parte del decreto che tutela la sicurezza della donna sul lavoro?

Mi spiego meglio.

Precisamente, quanti tra voi conoscono gli artt. 6 e 7?

Brevemente vi dico che l’art.6 “prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di eta’ del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti”, inoltre, “la tutela si applica, altresi’, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta’.”

Perché fino al settimo mese del bambino?

Perché tale decreto tutela anche l’allattamento in quanto vi sono alcune condizioni lavorative che potrebbero compromettere la normale produzione di latte.

Già.

Avete capito bene.

Lo Stato ci permette di usufruire di un “congedo speciale” durante il periodo di gravidanza e fino al compimento del settimo mese del vostro piccolo, richiedendo tale congedo direttamente presso l’ispettorato del lavoro territoriale, il quale, in accordo con il datore di lavoro e sentendo il medico competente, accertatosi che il vostro lavoro rientri nei cosiddetti lavori a rischio, vi concederà lo spostamento ad altre mansioni o l’astensione.

I lavori a rischio invece sono disciplinati dall’art. 7 il quale cita testualmente “E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche’ ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.[…] la lavoratrice e’ addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e’ previsto il divieto. […] Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio,puo’ disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo […].”

La tabella dei lavori a rischio è un allegato del decreto ed è inoltre molto intuitiva perché divide i lavori in comparti (tra cui scuola, uffici, imprese di pulizia, servizi alla persona, alberghi ed esercizi pubblici, commercio, sanità, servizi e tessile) i cui sono, a loro volta, divisi per mansione, esposizione pericolosa e fattore di rischio, riferimento legislativo alla legge di riferimento e periodo di astensione, quindi potrete facilmente capire se la vostra occupazione è considerata a rischio o meno e per quanto tempo può valere la vostra astensione.

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Inoltre, in un periodo come quello che stiamo vivendo, molte lavoratrici sono state e sono tutelate dal predetto decreto legislativo in quanto vi è un rischio biologico legato al periodo di pandemia da COVID-19.

Infine, sempre l’art.7 disciplina che, qualora la lavoratrice venga spostata a mansioni inferiori o sia in astensione, conserva la sua retribuzione mentre si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

Vi metto il link del decreto da cui ho preso le informazioni contenenti nell’articolo , il documento necessario da inoltrare all’ispettorato del lavoro di competenza del vostro territorio e la tabella dei lavori considerati a rischio.

Ho deciso di scrivere quest’articolo per THEWOMOMS perché io stessa ho usufruito di tale decreto e perché si parla ancora molto poco di sicurezza sul lavoro ed ancor di meno della sicurezza della donna sul lavoro.

È vero, siamo usciti dall’era secondo cui la gravidanza è “considerata una malattia” ma, purtroppo, per alcune donne il proprio lavoro diventa “nemico” quando si è in attesa di un bambino o quando si sta allattando.

Con questo articolo ho voluto dare, nel mio piccolo, un contributo per una giusta causa, spero d’esservi stata d’aiuto e d’aver dato voce ad una tematica molto spesso relegata ai margini della società.

Peccato che, in una società che si rispetti, non dovrebbe essere così.

Buona maternità a tutte noi.

Link decreto 151/2001

MODULO CONGENDO LAVORATRICE

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